Informazione ai clienti

Informativa relativa al servizio di conciliazione

Il Servizio Conciliazione è stato istituito dall’Autorità per mettere a disposizione dei clienti finali di energia elettrica e gas una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori, mediante l’intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione ed energia che aiuta le parti a trovare un accordo. Il Servizio Conciliazione è disponibile anche per i prosumer (produttori e consumatori di energia elettrica) per le eventuali controversie con gli operatori e il GSE.

Tutti gli operatori, venditori o distributori, ad eccezione del FUI (Fornitore di Ultima Istanza gas), sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell’Autorità. Il GSE è tenuto a partecipare alle procedure attivate dal prosumer se attinenti allo scambio sul posto o al ritiro dedicato. Dinanzi al Servizio Conciliazione è possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità per l’accesso alla giustizia ordinaria. L’eventuale accordo presso il Servizio Conciliazione costituisce titolo esecutivo, cioè, può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti.

Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell’Autorità, è gratuito e si svolge on line, in conformità con la normativa europea sull’energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution). Il Servizio Conciliazione è iscritto negli elenchi ADR e ODR europei in materia di consumo.

In alternativa al Servizio Conciliazione, ai sensi di quanto previsto dalla regolazione dell’Autorità (Testo Integrato Conciliazione – TICO), è possibile svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie nei settori dell’energia, presso gli organismi iscritti nell’elenco ADR dell’Autorità (per i clienti domestici), tra cui organismi che offrono procedure di negoziazione paritetica realizzate sulla base di accordi fra operatori e Associazioni dei consumatori, e presso le Camere di Commercio che hanno aderito alla convenzione sottoscritta dall’Autorità con Unioncamere, fatte salve le procedure di mediazione civile e commerciale (di cui all’articolo 5 del d.lgs. 28/2010, come modificato dal d.lgs. 149/2022) offerte dagli organismi iscritti nell’elenco tenuto dal Ministero della giustizia.

Per maggiori informazioni:

www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm

Modulo eccezione prescrizione importi fatturati

Qualora si volesse eccepire la prescrizione nel caso in cui vengano fatturati importi con più di 2 anni di ritardo è necessario inviare a b-on s.r.l. una esplicita comunicazione in tal senso, eventualmente utilizzando il modulo di recesso disponibile sul nostro sito.

Per fatture con scadenza successiva al 01/03/2018 per le forniture di Energia Elettrica e al 01/01/2019 per le forniture del gas, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) il cliente può, nei casi di ritardi nella fatturazione superiori ai due anni a causa di negligenza da parte dell’azienda di distribuzione o di fornitura, eccepire la prescrizione e pagare solo gli importi fatturati relativi ai consumi degli ultimi 2 anni.

La prescrizione breve si applica a utenti domestici, microimprese e professionisti, inoltre si segnala che sono esclusi dal provvedimento in questione i clienti multisito (qualora almeno un punto non sia servito in bassa tensione o non abbia consumi annui inferiori a 200.000 Smc) e le amministrazioni pubbliche.

Si ricorda che, in ogni caso, le informazioni relative all’importo prescrivibile sono riportate in bolletta, per via della già citata delibera di ARERA, in base alla quale gli operatori sono appunto obbligati a informare il cliente, nell’ottica della tutela del consumatore e della trasparenza di mercato, su tutti i dati importanti per la conoscenza dei propri consumi e per effettuare correttamente i pagamenti. Gli importi oggetto di prescrizione sono inoltre esclusi dall’ambito di applicazione di eventuali clausole contrattuali che prevedano metodi di pagamento quali servizi di incasso pre-autorizzati SEPA Direct Debit – SDD (domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito), anche nel caso in cui fossero la modalità indicata dal cliente finale relativamente alle fatture di periodo e di chiusura.

Si precisa che nel caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali si ritiene non sia maturata la prescrizione, a causa della presunta sussistenza di cause ostative ai sensi della normativa primaria e generale di riferimento, il venditore è tenuto ad integrare la fattura recante tali importi con una pagina iniziale aggiuntiva contenente il seguente avviso testuale:

“La fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni per i quali si ritiene non sia maturata la prescrizione biennale, di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) per cause ostative ai sensi della disciplina primaria e generale di riferimento”

L’avviso di cui sopra dovrà essere accompagnato dall’indicazione dell’ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni, dalla motivazione che ha determinato la comunicazione in questione e di una sezione che indica la possibilità di inviare un reclamo al venditore, nonché un recapito postale o fax e una modalità telematica o indirizzo di posta elettronica del venditore a cui far pervenire il reclamo medesimo.

Si precisa invece che il diritto del venditore a recuperare il saldo delle fatture non pagate si prescrive se non viene esercitato per 5 anni da quando lo stesso diventa esigibile (ovvero dalla data di scadenza della fattura). Tuttavia, se durante questo periodo il fornitore di energia pone in essere atti interruttivi della prescrizione (ad esempio, inviando una lettera di costituzione in mora), il termine di prescrizione inizia a decorrere di nuovo, come se non si tenesse conto del tempo già trascorso.

SCARICA IL MODULO

COME PRESENTARLO

Il modulo può essere inviato ad uno dei seguenti indirizzi:

  • via posta all’indirizzo Viale Giuseppe Meazza, 21 – 06125 Perugia – Italia
  • via mail all’indirizzo: reclami@bartonenergy.it
  • via pec all’indirizzo: b-on@pec.barton.it
  • via fax al numero: 075 78 26 457

Per una migliore gestione del tuo reclamo, ti chiediamo di utilizzare un solo canale di comunicazione.

Imposte

Imposte Energia Elettrica

Di seguito è disponibile il dettaglio delle imposte applicate nelle fatture dell’energia elettrica:

SCARICA LA TABELLA

Imposte Gas Naturale

Di seguito è disponibile il dettaglio delle imposte applicate nelle fatture del Gas metano:

SCARICA LA TABELLA