Morosità e Indennizzi
Trascorsi 2 (due) giorni dal termine di pagamento indicato nel documento di fatturazione, nel caso di morosità, anche parziale, relativa ad un Contratto di Fornitura intestato al medesimo Cliente, sia di Energia Elettrica che di Gas, B-ON applicherà ai clienti disalimentabili le procedure previste in caso di morosità ai sensi di quanto disposto dal TIMG e dal TIMOE e, dunque, costituirà in mora il Cliente con diffida inviata a mezzo raccomandata A/R o PEC, indicando il relativo termine di pagamento che non sarà inferiore a 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Cliente. In assenza di pagamento da parte del Cliente dell’intero importo oggetto del sollecito di cui sopra alla scadenza indicata ed in assenza della comunicazione B-ON del dovuto a mezzo mail all’indirizzocredito@ b-on.it, decorsi 3 (tre) giorni lavorativi, B-ON richiederà al Distributore la sospensione della fornitura per morosità o la chiusura del PdP, addebitando al Cliente le spese della diffida, dei solleciti di pagamento inviati, nonché tutte le spese tecniche necessarie. Tale richiesta potrà essere inoltrata decorsi 40 (quaranta) giorni dalla ricezione da parte del cliente finale della raccomandata o pec di costituzione in mora.
In caso di morosità relativa a clienti finali di Energia Elettrica connessi in Bassa Tensione, prima di procedere alla sospensione della Fornitura, B-ON potrà richiedere la potenza di emissione ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione della potenza, in caso di persistente inadempimento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della Fornitura.
Qualora i PdP posti nella titolarità del Cliente siano non disalimentabili, B-ON potrà inviare al Cliente una raccomandata A/R o una PEC intimando il pagamento entro il medesimo termine di 40 (quaranta) giorni. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto si intenderà risolto con conseguente richiesta di risoluzione del contratto di trasporto al distributore competente il quale: a) trasferirà i POD nel contratto di dispacciamento dell’esercente la Salvaguardia e/o la Maggior Tutela; b) darà luogo alla cessazione Amministrativa per morosità dei PDR.
Nei casi in cui l’intervento di chiusura del PdP per sospensione della fornitura per morosità non sia stato eseguito, e l’impresa di distribuzione comunichi a B-ON la fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di Interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna, B-ON potrà richiedere, previo invio al cliente di apposita comunicazione a mezzo raccomandata, all’impresa di distribuzione l’esecuzione dell’interruzione della somministrazione mediante interventi tecnici più complessi, come l’intervento di interruzione dell’alimentazione, il taglio colonna o il taglio diramazione.
Il Contratto si intenderà risolto all’atto dell’esecuzione dell’intervento. Il Cliente dovrà consentire all’impresa di distribuzione di accedere ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura al fine di poter disalimentare il PdP in caso di inadempimento del cliente medesimo.
Nel caso in cui il predetto intervento non sia andato a buon fine o il PDR sia non disalimentabile B-ON potrà procedere alla richiesta al Distributore elettrico/gas la cessazione amministrativa per morosità del PDR e/o la rimozione del POD moroso dal contratto di trasporto e dispacciamento. In tal caso B-ON sarà tenuta a trasmettere all’impresa di distribuzione: i) copia delle fatture non pagate; ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale; iii) copia della risoluzione del contratto con il cliente finale e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del cliente; iv) copia del contratto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell’ultima fattura pagata; v) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del cliente finale.
A partire dal trentesimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura ed in ogni caso non prima che sia decorso il termine per il pagamento indicato nella raccomandata di messa in mora, B-ON sarà legittimata, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, a ritenere risolto il Contratto. Fermo restando l’obbligo per il Cliente di minimizzare il disagio causato a B-ON, il Cliente stesso sarà tenuto a rimborsare a quest’ultimo le somme eventualmente versate per l’estinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti da B-ON e il diritto di quest’ultima a trattenere il deposito cauzionale, se versato, per le somme a qualsiasi titolo ad essa dovute.
Il Cliente ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura. L’indennizzo automatico è pari a: a) € 30,00 (trenta/00 euro) nel caso in cui la Fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; b) € 20,00 (venti/00 euro) nel caso in cui la Fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: I) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; II) il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio; III) il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per sospensione della Fornitura per morosità.